IMU - Ravvedimento operoso

Data di pubblicazione:
23 Giugno 2023

E’ possibile sanare gli omessi o parziali versamenti IMU non pagati entro la scadenza di legge, applicando il “ravvedimento operoso”, che consente di pagare l’imposta dovuta con l’aggiunta di sanzioni e interessi in funzione dei relativi giorni di ritardo.

In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento:

  • dell'imposta dovuta;
  • delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento);
  • degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente:

Interessi percentuali dal 2017:

0,10% nel 2017

0,30% nel 2018

0,80% nel 2019

0,05% nel 2020

0,01% nel 2021

1,25% dal 2022

5,00% dal 2023

2,50% dal 2024

 

Il ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione come segue:

Percentuale di sanzione per ravvedimento operoso omesso versamento

entro i primi 14 giorni 

sanzione dello 0,10% per ogni giorno di ritardo

oltre 14 giorni ed entro 30 giorni

sanzione del 1,50%

oltre 30 giorni ed entro 90 giorni

sanzione del 1,67%

oltre 90 giorni ed entro 365 giorni

sanzione del 3,75%

oltre 365 giorni ed entro 730 giorni

sanzione del 4,29%

oltre 730 giorni

sanzione del 5,00%

 

freccia arancioneCOME FARE IL VERSAMENTO

Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicando:

  • il codice relativo al tributo che si va a regolarizzare (esempio cod. 3918 per L’IMU);
  • il codice dell’ente: per il comune di Roverchiara è H606;
  • una “X” sulla casella “Ravvedimento”;
  • una “X” sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare
  • il numero di immobili a cui si riferisce il ravvedimento operoso
  • l’anno a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare
  • l’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) e interessi (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito)

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 17 Gennaio 2024