Gli avvisi di accertamento possono essere rateizzati presentando la Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento (vedere la sezione IMU – Modulistica).
Il Comune, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in forma rateale, secondo le modalità stabilite dall’art. 23 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 30.07.2020:
“ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento
1. Su richiesta degli interessati che versino in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere economico o sociale possono essere accordate dilazioni di pagamento.
2. La dilazione al pagamento può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo relativamente alle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero, dal soggetto alla quale è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate, per le somme risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910.
3. Si definisce stato di temporanea difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
4. L’istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del pagamento e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del contribuente che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.
5. La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto a riguardo alle capacità economiche del richiedente e all’entità del debito complessivo:
⇒ fino a Euro 100,00 nessuna dilazione;
⇒ massimo 4 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00;
⇒ massimo 12 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
⇒ massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
⇒ massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
⇒ massimo 48 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 20.000,01;
6. La scadenza delle rate mensili concesse è fissata all’ultimo giorno di ciascun mese. Il Funzionario preposto, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 5, può determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono comunque fatte salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo posto sul bene mobile registrato.
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di mora di cui all’art. 14, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. È esclusa la possibilità di concedere dilazioni o rateazioni senza l’applicazione degli interessi,
ovvero, di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d’importi già dilazionati.
12. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la disposizione regolamentare”.