Si informa che con Deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 26/07/2022 è stato approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2022-2023. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27.
COME SI FA LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite web nel seguente modo:
==> IL RICHIEDENTE dal 16/09/2022 al 17/10/2022 (ore 12.00 - termine perentorio) dovrà:
1. accedere al sito internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
2. accedere alla parte RISERVATA AL RICHIEDENTE;
3. aprire il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge attentamente;
4. cliccare sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO e identificarsi utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
5. compilare tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra ogni campo;
6. cliccare sul pulsante “SALVA E INVIA DOMANDA” al Comune di residenza: si visualizza così la domanda con il numero identificativo;
7. recarsi presso il Comune di residenza dello studente, con la seguente documentazione:
– Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web;
o invia al Comune nei modi previsti nelle Istruzioni (raccomandata-e-mail-PEC)
– Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web;
Requisiti di ammissione
1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
• soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
• studente maggiorenne se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche/formative di cui al successivo punto
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2022:
• da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1);
• da € 10.632,95 a € 15.748,78 (Fascia 2);
3. Lo studente deve:
a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento del diritto – dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione:
• scolastiche statali: secondarie di primo e secondo grado;
• scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di primo e secondo grado;
• scolastiche non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007, n. 263): secondarie di primo e secondo grado;
• Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato -Regioni del 24 settembre 2015;
b) avere la residenza nella Regione del Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
5. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.