E’ possibile sanare gli omessi o parziali versamenti IMU non pagati entro la scadenza di legge, applicando il “ravvedimento operoso”, che consente di pagare l’imposta dovuta con l’aggiunta di sanzioni e interessi in funzione dei relativi giorni di ritardo.
In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento:
- dell'imposta dovuta;
- delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 25% come previsto in caso di accertamento);
- degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente:
| Interessi percentuali dal 2021 |
| 0,01% nel 2021 |
| 1,25% dal 2022 |
| 5,00% dal 2023 |
| 2,50% dal 2024 |
| 2,00% dal 2025 |
| 1,60% dal 2026 |
Il ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione come segue:
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Percentuale di sanzione per ravvedimento operoso omesso versamento per ogni giorno di ritardo
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entro i primi 14 giorni
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sanzione dello 0,10% e dello 0,08% dal 01/09/2024
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oltre 14 giorni ed entro 30 giorni
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sanzione del 1,50% e dell' 1,25% dal 01/09/2024
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oltre 30 giorni ed entro 90 giorni
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sanzione del 1,67% e dell' 1,39% dal 01/09/2024
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oltre 90 giorni ed entro 365 giorni
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sanzione del 3,75% e del 3,12% dal 01/09/2024
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oltre 365 giorni
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sanzione del 5,00% e del 3,57% dal 01/09/2024
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COME FARE IL VERSAMENTO
Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicando:
- il codice relativo al tributo che si va a regolarizzare (esempio cod. 3918 per L’IMU);
- il codice dell’ente: per il comune di Roverchiara è H606;
- una “X” sulla casella “Ravvedimento”;
- una “X” sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare
- il numero di immobili a cui si riferisce il ravvedimento operoso
- l’anno a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare
- l’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) e interessi (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito)