Gli avvisi di accertamento possono essere rateizzati presentando la Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento (vedere la sezione IMU – Modulistica).
Il Comune, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in forma rateale, secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2025:
Articolo 16 - Rateizzazione
1 Su richiesta degli interessati che versino in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere economico o sociale possono essere accordate dilazioni di pagamento.
2 La dilazione al pagamento può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo relativamente alle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero, dal soggetto alla quale è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate.
3 Si definisce stato di temporanea difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
4 L’istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del pagamento e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva cui al comma precedente.
5 La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto a riguardo alle capacità economiche del richiedente e all’entità del debito complessivo:
- fino a Euro 100,00 nessuna dilazione;
- massimo 4 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00;
- massimo 12 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
- massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
- massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
- massimo 60 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 20.000,01;
6 La scadenza delle rate mensili concesse è fissata all’ultimo giorno di ciascun mese. Il Funzionario preposto, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 5, può determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
7 Il numero di rate indicate nel comma 3 è da intendersi come limite massimo: su richiesta del contribuente potranno essere comunque accordate rateizzazioni per un numero di rate inferiore rispetto a quelle indicate.
8 In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
9 Il mancato pagamento di n. tre (3) rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva.
10 Qualora il debito sia superiore a € 50.000,00 è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché dovrà restare espressamente valida fino all’integrale pagamento di tutte le rate.
11 Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati al tasso legale vigente al momento di presentazione della domanda, calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
12 Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la disposizione regolamentare.