ABITAZIONE PRINCIPALE
L'IMU per l'abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni calssificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della Legge n. 160/2019).
Sono assoggettate a regime IMU dell'abitazioen principale le pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della Legge 160/2019).
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono assimilate per legge all'abitazione principale le fattispecie di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della Legge 160/2019.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/12/2025, "Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatatmente ad una unità classificata in ciascuna delle catergorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione".
BENI MERCE
Esenzione IMU per gli immobili definiti “beni merce”: come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751, dall’anno 2022 opera l’esenzione IMU per i c.d. “beni merce”, ossia per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati.
TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti sono esenti dal pagamento delL’IMU.
RIDUZIONI PER:
Comodato d'uso gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli Regolamento IMU vigente):
- grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
- il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso;
- il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un'altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale);
- il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia oltre a quelli sopra indicati;
- entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune;
- comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune;
- entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
- il contratto di comodato deve essere registrato.
Immobili locati a canone concordato
Si applica la riduzione d'imposta al 75% alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
- contratti per studenti universitari di cui all'articolo 5, comma 2 e 3;
- contratti transitori di cui all'articolo 5, comma 1;
L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'ACCORDO TERRITORIALEdefinito in sede locale.
(Solo per Comuni ricompresi in accordi territoriali stipulati in data successiva al 15/03/2017).
Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati d'interesse storico o artistico, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall'articolo 10 del D.lgs 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50% (per ulteriori informazioni si suggerisce la lettura del Regolamento IMU vigente).
Pensionati esteri
Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,50% solo per il 2022.
Dal 2023 la riduzione per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è del 50%.
E' opportuno far presente che AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. Per gli AIRE dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione IMU.
Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e quindi rispettando le condizioni sulla pensione può beneficare della riduzione.